Nel Question time alla Camera chiesti chiarimenti sulla norma che consente l’utilizzo dei lavori dati in subappalto, ai fini SOA, solo per la qualificazione dell’impresa subappaltatrice


Nel corso del question time svolto ieri pomeriggio alla Camera, il Ministro delle infrastrutture Salvini ha risposto all’interrogazione n. 3-01760 presentata dall’On. Mazzetti (FI) con la quale – in recepimento di un’istanza ANCE – si chiedono chiarimenti sulla norma introdotta dal Correttivo Codice Appalti relativa all’utilizzo dei lavori dati in subappalto, ai fini SOA, solo per la qualificazione della impresa subappaltatrice.

 

Illustrando l’interrogazione, l’Onorevole Mazzetti ha sottolineato che:

  • lo scorso 31 dicembre sono stati approvati i correttivi al Codice dei contratti pubblici;
  • come sottolineato dagli operatori, si riscontrano delle criticità in merito all’utilizzo dei lavori in subappalto ai fini SOA;
  • i lavori in subappalto nelle categorie scorporabili sono infatti utilizzabili solo per l’imprese subappaltatrici, e ciò potrebbe configurare un contrasto con la normativa UE nonché profili di incostituzionalità;
  • si chiede dunque al Ministro di chiarire gli effetti applicativi della norma.

 

Nella sua risposta, il Ministro Salvini ha spiegato che:

  • se (la norma in discorso) fosse incostituzionale non staremmo a parlarne oggi”;
  • prima dell’adozione del correttivo l’appaltatore poteva utilizzare, per l’ottenimento della propria qualificazione, anche i lavori eseguiti dai subappaltatori;
  • tale formulazione comportava la doppia spendita dei requisiti di qualificazione con benefici non imputabili a finalità premiali e non commisurati all’attività effettivamente svolta. Infatti, era riconosciuta alle imprese affidatarie la qualificazione in una determinata categoria senza aver maturato i requisiti necessari;
  • tale situazione è stata oggetto di rilievi rivolti al MIT e alla Presidenza del Consiglio da parte di ANAC che, sulla base di segnalazioni da parte degli operatori del settore, ha sottolineato il rischio che la doppia spendita finisse per viziare il rapporto tra imprese generaliste e specialistiche, limitando in un’ottica anticoncorrenziale il ricorso al subappalto e quindi la partecipazione delle PMI “che al Governo e alla Lega stanno particolarmente a cuore“;
  • dunque, per questo con il correttivo si è specificato che il valore e la categoria di quanto eseguito in subappalto può essere utilizzato per la sola qualificazione dei subappaltatori e non anche dell’impresa appaltatrice e ciò “pare quasi banale“;
  • gli appaltatori potranno utilizzare i lavori eseguiti in subappalto nelle categorie scorporabili solo per dimostrare la cifra di affari complessiva;
  • a differenza di quanto paventato, è una modifica volta a valorizzare il ruolo svolto dai subappaltatori in ottica di concorrenza;
  • anche questa norma dovrà essere testata alla luce delle dinamiche del mercato e valutata per la capacità di migliorare la qualità delle opere pubbliche;
  • a meno di due mesi dall’entrata in vigore della disposizione non siamo in condizione di misurarne l’efficacia;
  • nessuna norma del codice o del correttivo è intangibile ma serve un confronto pragmatico sui numeri e sui dati per capire cosa funzione e cosa va cambiato.

 

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