Con la vicinitas, si riconosce la sussistenza di
un interesse diretto, concreto ed attuale del
privato all’accesso ad atti come titoli edilizi, che
di per sé rappresentano atti pubblici.
Ciò significa che il diritto di accesso
dell’istante a conoscere permessi di costruire o pareri di
compatibilità, rilasciati in un’area confinante a quella di propria
proprietà deve ritenersi, infatti, sufficientemente
circostanziato e munito dei requisiti richiesti dalla
legge.
Vicinitas: il diritto di accesso agli atti del proprietario
confinante
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 6 novembre 2024, n. 8885, ritenendo infondato
l’appello proposto contro la sentenza del TAR, con cui il giudice
amministrativo aveva riconosciuto il diritto di accesso agli
atti di un privato, proprietario confinante con un complesso
alberghiero e una struttura di ristorazione.
In particolare, si lamentava che le trasformazioni urbanistiche
e edilizie avessero completamente alterato lo stato originario dei
luoghi, violando non solo i propri diritti di proprietà, ma anche
le normative ambientali e urbanistiche applicabili
a un’area di eccezionale pregio paesaggistico, candidata
all’inserimento nella lista UNESCO.
A fronte di queste violazioni, il proprietario aveva presentato
un’istanza di accesso documentale, ai sensi della legge n.
241/1990, del d.lgs. n. 195/2005 e del d.lgs. n. 33/2013, per
ottenere copia di tutti i titoli edilizi e le autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate per le opere realizzate.
Il TAR, aveva quindi annullato il
silenzio-diniego dell’amministrazione,
riconoscendo il diritto del proprietario di accedere ai documenti
richiesti. Tuttavia, il proprietario del complesso aveva impugnato
la decisione, sostenendo che la richiesta fosse generica e non
sufficientemente specifica rispetto ai presunti diritti violati e
agli interessi ambientali da tutelare.
Titoli edilizi: obbligo di pubblicazione e diritto di accesso
agli atti
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, giudicandolo
carente di interesse, poiché nel frattempo il Comune aveva
rilasciato tutta la documentazione. Ha comunque approfondito la
questione, confermando l’infondatezza delle obiezioni
sollevate.
Secondo la normativa edilizia vigente (art. 20 e art. 27 del
d.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia), i
titoli abilitativi edilizi devono essere resi pubblici per
garantire un controllo diffuso sull’attività urbanistica.
In particolare:
- l’avvenuto rilascio di un titolo edilizio deve essere
pubblicizzato tramite l’albo pretorio; - gli uffici comunali hanno l’obbligo di vigilare sulla
regolarità delle opere e di intervenire, anche su
segnalazione dei cittadini, in caso di violazioni.
La pubblicità dei titoli edilizi è funzionale a consentire ai
cittadini interessati di accedere agli atti del procedimento,
indipendentemente dalla tipologia del titolo edilizio (permesso di
costruire, SCIA o CILA).
La vicinitas come elemento qualificante
Palazzo Spada ha ribadito che il proprietario confinante è
titolare di una posizione qualificata e differenziata che legittima
la richiesta di accesso agli atti edilizi. Questo diritto non può
essere considerato emulativo o generico, ma è finalizzato a
verificare la conformità delle opere realizzate alle
previsioni urbanistiche e ambientali.
La condizione di vicinitas garantisce, infatti, la
sussistenza di un interesse concreto e attuale, che rende superflua
un’eccessiva specificazione dei documenti richiesti. La posizione
procedimentale non può infatti certamente essere aggravata (art. 18
della legge n. 241 del 1990) ponendo a carico dell’istante anche
l’indicazione puntuale e precisa del contenuto e degli estremi dei
titoli da visionare, di cui presume ragionevolmente l’esistenza ma
ne ignora l’effettiva esistenza.
Conclude il Consiglio che è infatti sufficiente una richiesta in
grado di consentire all’amministrazione, senza spendere attività di
formazione ed elaborazione di dati, l’individuazione della pratica
edilizia così da estrapolare i titoli che hanno legittimato i
relativi interventi.
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